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Desideria Mini



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Contro la Convenzione di Oviedo

Per quanto riguarda alcune questioni come la donazione mitocondriale*, la creazione di embrioni a fini di ricerca e un possibile futuro genome editing in campo umano in linea germinale ci scontriamo con la Convenzione di Oviedo.

L'articolo 13 e 18 della Convenzione di Oviedo infatti recitano:


Art. 13

Interventi sul Genoma Umano.


Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche e terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.


e


Art. 18

Ricerca sugli embrioni in vitro.


(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.


(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.”


Non sono affatto d'accordo con i divieti introdotti dall'articolo 13 e dal comma 2° dell'articolo 18.

L'ultima parte dell'articolo 13 impedisce il Genome Editing delle cellule germinali, dello zigote e dell’embrione agli stadi iniziali, con CRISPR o in qualsiasi altro modo, anche per fini di prevenzione di malattie genetiche, poiché le modifiche genetiche introdotte dal Genome Editing sarebbero ereditate sia dal nascituro sia dai suoi discendenti.

Questo articolo, inoltre, vieta anche la donazione di mitocondri* poiché questa modificata il patrimonio genetico mitocondriale ereditario nella linea di discendenza femminile.  Infatti ad oggi la tecnica è praticata solo in Gran Bretagna, che è fra gli stati che non hanno ratificato la Convenzione.  

Personalmente ritengo che, almeno per fini preventivi, la modifica del genoma umano dovrebbe essere consentita anche quando ereditaria. Per il motivo che così una malattia dovuta di un allele “difettoso” verrebbe estromessa dal futuro di una determinata famiglia. Figli, nipoti e discendenza di una famiglia nascerebbero già sani senza dover tutte le volte essere curati.

Su larga scala, poi, ne beneficerebbero in salute tutta la popolazione e tutta la società. In sostanza ritengo opportuna e spero nella modifica anche della linea germinale (e non solo somatica) per la rimozione delle patologie genetiche nelle generazioni future cioè per non far ricomparire tali malattie nei discendenti.

Naturalmente parlo di interventi genetici scelti liberamente dai genitori, non di costrizioni da parte dello stato.

Per gli stessi motivi suddetti spero che in generale (almeno) nel resto del mondo non si dia luogo a moratorie su esperimenti ed applicazioni, purché sicure, del Genome Editing perché poi, ritengo, sfocerebbero in divieti anche poi difficili da abrogare.

Approfondimenti su questo tema si trovano nel mio articolo “In linea germinale”. Parlerò di questo tema anche in un mio prossimo articolo ancora non caricato sul sito.


Per quanto riguarda invece invece il comma 2° dell'articolo 18 rinvio il lettore direttamente al mio articolo “Alcune riflessioni sullo status dell'embrione e del feto”.


La Convenzione di Oviedo è stata firmata dall'Italia il 4 aprile 1997 e con la legge 145/2001 del'11 aprile 2001 il Parlamento italiano ha conferito al Presidente della Repubblica l'autorizzazione alla ratifica. L'Italia però non ha ancora depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d'Europa e non ha completamente predisposto gli strumenti per adattare l’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e dei Protocolli addizionali. Sarebbe quindi assai opportuno che in maniera molto puntualizzata il legislatore italiano includa la parti della Convenzione ostruttive a tali pratiche in una sorta di dichiarazione di non riconoscimento delle norme della Convenzione nel momento di adeguamento del nostro ordinamento nazionale alle norme della Convenzione e\o eventualmente nel momento di deposito di tutte queste modifiche presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tuttavia a proposito delle riserve alla Convenzione all'articolo 36 commi 1° e 2° della stessa si legge:


Art 36

Riserve

 

(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme a questa disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.


(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente.”,


(3) …...


(4) …...”,


il che mi lascia pensare che, poiché l'Italia dovrebbe indicare ed esporre leggi specifiche del proprio ordinamento non ci siano o siano pochi i margini per una tale operazione.

Una mia idea più ardita sarebbe allora stata quella di chiedere al legislatore italiano di farsi promotore presso gli altri paesi aderenti e il Consiglio d'Europa di una proposta di modifica sostanziale della Convenzione. E' infatti previsto dalla Convenzione stessa che essa possa essere oggetto di emendamenti. Purtroppo, non solo la procedura indicata dall'articolo 32 della Convenzione (articolo che non riporto perché troppo lungo) è lunga e complicata ma sia il Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa che l'Assemblea Parlamentare dello stesso si sono già recentemente detti fortemente contrari a tali modifiche. Sono infatti necessari in successione sia il parere favorevole di ben due terzi del Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa, sia l'approvazione del Comitato dei Ministri dello stesso che la ratifica di almeno cinque stati di cui almeno quattro membri del Consiglio d'Europa. Generalmente il Comitato dei Ministri segue il parere dell'Assemblea Parlamentare, pur non essendo vincolante.

Per l'Italia l'unica valida alternativa è non completare la ratifica e abrogare la legge 145/2001 mentre per i paesi che hanno già completato la ratifica della Convenzione la sua denuncia, fortunatamente prevista dall'articolo 37 della stessa:


Art. 37

Denuncia


(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


(2) La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.


Purtroppo il 1° comma dell'articolo 44 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati impone che, quando possibile, la denuncia possa avvenire solo “nei confronti del trattato stesso nel suo insieme, a meno che quest’ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti”. Poiché quest'ultimo non è il caso della Convenzione di Oviedo, un paese dovrebbe necessariamente denunciare tutto il trattato e solo successivamente, se volesse riaderirvi, potrebbe farlo con delle riserve e solo nel modo previsto dal suddetto articolo 36 della Convenzione di Oviedo.  

Le questioni che segnalo sono così importanti e fondamentali al punto da sperare che la Convenzione di Oviedo possa, in futuro, essere rivista da un’assemblea degli Stati o che almeno qualche stato la abroghi recedendo in piccola parte dal trattato, pur col rischio di andare incontro a conseguenze sui suoi rapporti internazionali.

A mio avviso, comunque, la Costituzione Italiana e il nostro ordinamento giuridico, ma anche le diverse leggi presenti nei vari paesi europei, offrono già notevoli garanzie e tutele alle persone contro eventuali abusi di tutta la biomedicina, spaziando dalla regolamentazione dei trapianti d'organo al consenso dei pazienti alle terapie mediche. Pertanto non vedo il bisogno per l'Italia e gli altri paesi europei aderenti alla Convenzione di legarsi o rimanere legati a un trattato limitante e restrittivo per la ricerca scientifica e per le cure mediche attuali e molto probabilmente future.

Voglio altresì segnalare come l'articolo 13 della Convenzione tradisca almeno uno degli scopi dichiarati nel suo stesso preambolo:


“.... Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future; ….”


in quanto vietando tutti gli interventi ereditari di modifica sul genoma umano impedisce anche quelli da cui trarrebbero beneficio proprio le generazioni future se tali interventi fossero consentiti.


Ritengo pertanto necessario sensibilizzare cittadini e parlamenti europei su questo tema (Del resto, sempre nel preambolo, la stessa Convenzione dichiara:


“.... Riconoscendo l’importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte

da fornire; ….”) e cercare una strada giuridicamente percorribile che possibilmente limiti eventuali liti internazionali.

Nota:

* Con donazione mitocondriale si indica la sostituzione dei mitocondri, e quindi del DNA mitocondriale malato con uno “sano” nell'ovocita o nello zigote. Sono state proposte varie tecniche: “germinal vesicle transfer”, “spindle-chromosome transfer”, “first polar body genome transfer”,  “pronuclear transfer” e “second polar body genome transfer”. La donazione mitocondriale può essere utilizzata per non trasmettere ai figli malattie genetiche dovute a geni mitocondriali della madre. Il DNA mitocondriale, infatti, si eredita esclusivamente per via materna.